PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Uffici periferici statali e regionali).

      1. Il comune di Catanzaro, in quanto capoluogo di regione, è riconosciuto centro amministrativo della Calabria ed è sede, secondo le disposizioni del presente articolo, di tutti gli uffici periferici di livello regionale dell'amministrazione dello Stato, ivi compresi i comandi regionali del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di tutte le direzioni della pubblica amministrazione regionale.
      2. Per i fini di cui al comma 1, il comune di Catanzaro provvede all'individuazione di locali idonei, da destinare a sede degli uffici di cui al medesimo comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Istituzione di fondi).

      1. Sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, due fondi, l'uno di conto capitale, l'altro di parte corrente, destinati al finanziamento di interventi per lo sviluppo economico e territoriale del comune di Catanzaro.
      2. Il fondo di conto capitale è dotato di 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 4 e 8.
      3. Il fondo di parte corrente è dotato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e provvede al finanziamento degli interventi in materia di lavoro e di benefìci alle imprese di cui all'articolo 4 della presente legge, nei limiti degli aiuti

 

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consentiti dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità, europea, e successive modificazioni, e previa approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dall'anno 2010, i fondi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono alimentati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Funzioni del CIPE).

      1. Gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 sono disposti con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 4.
(Accordo di programma).

      1. La regione Calabria, il comune di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico stipulano un apposito accordo di programma finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali nel comune e nella provincia di Catanzaro, nonché al sostegno delle attività industriali nel medesimo territorio. In particolare sono finanziate le iniziative idonee a migliorare il collegamento funzionale tra la città di Catanzaro e Catanzaro Lido, provvedendo ad individuare adeguati strumenti di intervento per potenziarne la capacità di sviluppo e, in particolare, la vocazione turistico-commerciale. I finanziamenti sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

 

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      2. L'accordo di programma integra il programma speciale di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La quota a carico dello Stato è di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.
(Benefìci alle imprese).

      1. Per le imprese situate nel comune e nella provincia di Catanzaro che esercitano attività industriale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla medesima data di entrata in vigore.
      2. Ai sensi del comma 1, per investimento si intende: la realizzazione di nuovi impianti; il completamento di opere sospese; la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti; l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria; la riconversione di imprese già esistenti.
      3. Per le attività economiche avviate a decorrere dal 1o gennaio 2008, le imprese di cui al comma 1 sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società (IRES) agevolata, rispettivamente, con una riduzione del 30 per cento per i primi due anni di attività e del 40 per cento nei successivi tre anni. Le imprese di cui al periodo precedente, per poter usufruire dei benefìci fiscali previsti dal presente articolo, devono impiegare non più di trenta dipendenti alla data del 1o gennaio 2008.

 

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Art. 6.
(Benefìci per l'assunzione di nuovi lavoratori).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle imprese individuate ai sensi dell'articolo 5, che assumono lavoratori aggiuntivi rispetto a quelli già in organico, con contratto a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari a 8.000 euro per ciascuno dei nuovi lavoratori assunti.
      2. Qualora le imprese di cui al comma 1 assumano lavoratori con contratti a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, il credito d'imposta riconosciuto è di 4.000 euro per ciascun lavoratore assunto.
      3. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2 devono risiedere nel comune di Catanzaro ovvero nella provincia di Catanzaro.

Art. 7.
(Estenzione dei benefìci alle imprese di maggiori dimensioni).

      1. I benefìci di cui agli articoli 5 e 6 possono essere estesi alle imprese che, alla data del 1o gennaio 2008, impiegano più di trenta dipendenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, la regione Calabria, il comune di Catanzaro e la provincia di Catanzaro, previa valutazione della rilevanza economica e sociale dell'attività svolta e previa verifica della disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie.

Art. 8.
(Edilizia residenziale).

      1. La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata, per l'anno 2008, a concedere al comune di Catanzaro un mutuo quindicennale di 15 milioni di euro per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzare nel territorio

 

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del medesimo comune, ovvero per il recupero di strutture già esistenti, secondo criteri di economicità e di pubblica utilità, tenendo conto del livello di degrado urbano e di disagio sociale oggettivamente riscontrabili. Il mutuo è ad interesse zero e la copertura del differenziale con il tasso di interesse medio praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa è assicurata mediante le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 9.
(Cultura della legalità).

      1. Al fine di diffondere la cultura della legalità nel comune e nella provincia di Catanzaro, le scuole di ogni ordine e grado e gli enti locali compresi nel territorio provinciale predispongono, d'intesa tra loro, piani operativi secondo linee guida concordate mediante un tavolo di concertazione che il comune di Catanzaro promuove e coordina a tale scopo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere di cui al comma 2 dell'articolo 2, pari a 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

 

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triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.